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Detassazione delle indennità connesse a lavoro notturno, festivo e su turni

Informiamo i signori Clienti che la legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha previsto, a favore dei lavoratori dipendenti, un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%, da applicarsi, entro il limite annuo di € 1500:
– sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL;
– sulle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL;
– sulle indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Restano esclusi dall’imposta sostitutiva:
– i compensi che, anche se denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
– le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR) e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità);
– i lavoratori operanti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

1 – Requisiti
Possono beneficiare di tale detassazione i lavoratori dipendenti del settore privato che, nel corso del 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000. Tale requisito è verificato direttamente dallo Studio per i lavoratori che sono stati in forza presso lo stesso datore di lavoro per l’intero anno 2025.

Vai alla Circolare paghe 06/2026 per approfondire.

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