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15 – CIN e misure di sicurezza – i chiarimenti delle linee guida

Richiamando la nostra precedente circolare n. 12, torniamo sugli adempimenti introdotti dal D.L. 145/2023, connessi all’attività alberghiera, extralberghiera e locatizia breve o con finalità turistica. Sul tema rimane fermo il quadro tracciato in merito alle categorie di soggetti tenuti a richiedere il CIN e agli adempimenti ad esso connessi (obbligo di esposizione e di indicazione in eventuali annunci/piattaforme etc); devono invece essere approfondite le misure di sicurezza imposte dalla medesima normativa. Nel dettaglio (art. 13ter, commi 6 e ss D.L. cit):

  • “Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o con locazione breve una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa” è tenuto ad “osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.”
  • Le unità immobiliari […] gestite nelle forme imprenditoriali […] sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili”.

Vai alla Circolare Contabilità 15/2024 per approfondire.

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