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Stampa dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini IVA e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità analogica (cartacea);
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal Codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa IVA.

Come vedremo nel prosieguo, l’art. 1, comma 2-bis, D.L. n. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea): al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire entro il termine di cui all’art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno a cui sono riferiti. Conseguentemente, tenendo conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la scadenza per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2024 è stabilita entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il 31 gennaio 2026.

Vai alla Circolare Contabilità 02/2026 per approfondire.

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