Anche per il 2026, è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2026.
Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti di imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passano al 20 agosto 2026:
- versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
- versamento del debito Iva mese di luglio;
- versamento del debito Iva secondo trimestre;
- versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi e contributi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
- ravvedimento operoso;
- conciliazione giudiziale;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni.