Informiamo i signori Clienti che la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 204 e 205 L. 199/2025) ha previsto che dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato, il termine per decidere la destinazione del TFR si riduce a 60 giorni dalla data di assunzione: il silenzio del lavoratore attiva l’adesione automatica al fondo pensione di riferimento dalla data di assunzione.
PREMESSA
Per tutti i lavoratori che verranno assunti entro il 30 giugno 2026, vale la regola attualmente in vigore: il lavoratore ha tempo 6 mesi dalla data dell’assunzione per decidere se destinare il TFR ad un fondo di previdenza complementare o se mantenerlo in azienda. Più sotto si riepilogano i contenuti in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026
RIEPILOGO DELLE NOVITA’
Il lavoratore assunto a decorrere dal 1° luglio 2026 dovrà decidere entro 60 giorni dall’assunzione se:
- mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario ex art. 2120 c.c., ove consentito;
- destinare il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL, dall’accordo territoriale o dall’accordo aziendale applicabile;
- indicare, nei casi consentiti, una diversa forma pensionistica complementare;
- non esprimere alcuna scelta, lasciando operare il meccanismo automatico.
Si segnala che la scelta di mantenere il TFR in azienda non è irreversibile. Il lavoratore, in un momento successivo, può decidere di destinare il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare.
ADESIONE AUTOMATICA
Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 60 giorni, il TFR verrà conferito alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicabili al rapporto di lavoro.
In presenza di più forme collettive di riferimento, la destinazione avviene verso quella alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diversa previsione degli accordi aziendali. Se invece manca una forma collettiva individuata dalla contrattazione, il TFR viene destinato alla forma residuale prevista dalla normativa. Tale funzione è attribuita, dal 1°ottobre 2020, al fondo Cometa.
L’adesione automatica comporterà:
- il conferimento del TFR maturato dalla data di assunzione e di quello che verrà successivamente maturato in costanza di rapporto di lavoro;
- il versamento della contribuzione a carico del lavoratore (trattenuta direttamente in busta paga) con decorrenza dalla data di assunzione;
- il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di assunzione.
Importante: l’adesione automatica scatta anche nei confronti del lavoratore che dichiara di avere già un’iscrizione ad un fondo di previdenza, salvo esplicita scelta di altro fondo. Ciò perché la destinazione del TFR alla previdenza complementare è scelta non reversibile.
CONCLUSIONE
Tale novità comporta a carico del datore di lavoro ulteriori adempimenti operativi all’atto dell’assunzione:
- la consegna al lavoratore di un’informativa al fine di comunicare che la mancata scelta sulla destinazione del TFR comporterà il conferimento automatico alla previdenza complementare;
- la consegna del nuovo modello TFR2;
- la consegna di un’autodichiarazione rilasciata dal lavoratore al fine di verificare la posizione pregressa (iscrizione, o meno, ad un fondo di previdenza complementare). In caso di precedente scelta del lavoratore di conferire ad una forma di previdenza complementare, come riportato al paragrafo 3, scatta il meccanismo dell’adesione automatica, salvo esplicita scelta di versare il TFR ad un altro fondo. Ciò in quanto la decisione di versare il TFR ad una forma di previdenza complementare risulta essere una scelta irreversibile, che prosegue anche in caso di variazione del datore di lavoro.
Con riferimento a queste modulistiche, che verranno consegnate ai Sig.ri Clienti all’atto dell’assunzione del lavoratore, siamo attualmente ancora in attesa di istruzioni da parte della Covip.
Lo Scrivente Studio, da parte sua, ricorderà ai Sig.ri Clienti della scadenza dei 60 giorni mediante due avvisi: il primo, decorsi 30 giorni dall’assunzione, il secondo, all’approssimarsi della scadenza dei 60 giorni.
Invitiamo a prestare particolare attenzione al termine dei 60 giorni in quanto, come più sopra riportato, l’adesione automatica comporta l’onere contributivo anche carico del datore di lavoro, il cui conteggio decorre dalla data di assunzione e non dalla data di adesione automatica.