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Auto a uso promiscuo – ultime novità

PREMESSA

Con la presente circolare si vuole fornire un’aggiornata panoramica sulla disciplina fiscale (art. 51, comma 4, lett.a) del TUIR) degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti poiché il metodo di determinazione del valore del fringe benefit ha subito nel corso degli anni significative modifiche, non ultime con il decreto Omnibus di recente emanazione.

Identificare il corretto calcolo del valore dei fringe benefit è molto importante poiché i compensi in natura costituiscono una componente della retribuzione complessiva concorrendo, di conseguenza, nella determinazione del reddito imponibile.

La disciplina fiscale di cui alla presente circolare è circoscritta a determinate categorie di veicoli individuate mediante rinvio al Codice della strada. Si tratta, in particolare, di:

  • autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lett. a) D.Lgs. 285/1992, ossia veicoli destinati al trasporto di persone con un massimo di 9 posti, incluso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo (lett. c)), caratterizzati da una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (4,5 tonnellate se elettrici) e idonei al trasporto sia di persone sia di cose;
  • atuocaravan (lett. m)), dotati di carrozzeria speciale e attrezzati permanentemente per il trasporto e l’alloggio;
  • motocicli e i ciclomotori, come definiti dagli artt. 52 e 53 Codice della strada.

VEICOLI ORDINATI, IMMATRICOLATI E CONCESSI DALL’ 01/01/2025

Il D.Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus) del 7 agosto 2026 ha introdotto importanti novità:

  • integrale sostituzione della lettera a) dell’art. 51, c. 4, del TUIR, andando a stabilire che il fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo si determina assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI. La percentuale è ridotta:
  • al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli ibridi plug in.
  • Dall’1/01/2026 non rileva più la data di immatricolazione per determinare il regime applicabile ma rileva esclusivamente il momento della concessione del veicolo;
  • incremento del 50% del valore del fringe benefit dopo il quinto anno dalla data di immatricolazione;
  • valorizzazione degli optional: in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit è incrementato del 5%.

VEICOLI CONCESSI ED IMMATRICOLATI DALL’ 01/07/2020 AL 31/12/2024 E VEICOLI ORDINATI DAL DATORE DI LAVORO ENTRO FINE 2024 IMMATRICOLATI E ASSEGNATI NEL 2025

Per detti veicoli continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre 2024 che prevedeva la valorizzazione del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo in base alle seguenti percentuali:

  • 25% per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e non eccedenti i 160 g/km;
  • 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/dm e non eccedenti i 190 g/km;
  • 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Questo regime resta valido:

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione;
  • anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Inoltre:

  • dopo il quinto anno anche per questi veicoli si applica l’incremento del 50% del valore ACI;
  • dal 2026 si applica l’incremento del 5% degli eventuali optional.

VEICOLI CONCESSI A DECORRERE DALL’ 01/01/2025 ED IMMATRICOLATI PRIMA DELL’ 01/01/2025

Per detti veicoli il nuovo decreto stabilisce che:

  • si applica direttamente il nuovo regime basato sulla tipologia di auto (50%, 20% e 10%. Si veda paragrafo numero 2 della presente circolare);
  • dal 2026 si applica l’incremento del 5% degli accessori;
  • dopo il quinto anno si applica l’incremento del 50%.

Prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, per questi veicoli la determinazione del valore avveniva secondo il valore normale. Si doveva, pertanto, considerare il valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro.

VEICOLI CONCESSI PRIMA DELL’ 01/07/2020

La precedente disciplina, in via residuale ancora attualmente applicata, per detti veicoli prevede che il valore del reddito sia pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base delle tariffe chilometriche annualmente pubblicate sul sito dell’ACI, al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente.

VEICOLI CONCESSI DAL 01/07/2020 ED IMMATRICOLATI PRIMA DI TALE DATA

Per tale fattispecie la determinazione del valore avviene secondo il valore normale, pertanto, va utilizzato il valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Decreto Omnibus, anche se la nuova formulazione della lettera a) dell’art. 51, c. 4, del TUIR prevede che la validità decorra dalll’1/01/2025, stabilisce che resta comunque valido quanto operato nell’anno 2025, ante decreto omnibus.

CONCLUSIONE

Si auspica quanto prima l’emanazione di una circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate, poiché sussistono alcuni dubbi interpretativi.

Lo scrivente Studio provvederà a pubblicare una ulteriore circolare non appena saranno forniti i necessari chiarimenti operativi e ad effettuare entro la fine dell’anno in corso il ricalcolo su tutti gli autoveicoli concessi in uso promiscuo a dipendente e/o amministratori.

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