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Disciplina TFR dal 1°luglio 2026 – modalità operative

Si fa seguito alla nostra precedente Circolare n. 10/2026, “Disciplina TFR dal 1° luglio 2026”, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati, per illustrare le modalità operative per affrontare correttamente la gestione del TFR per tutti quei lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 in poi.

MODALITA’ OPERATIVE

Per tutte le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026 in poi il datore di lavoro deve consegnare un’informativa sulla destinazione del TFR e un documento di destinazione del TFR per assunti dal 1° luglio 2026.

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

  • Informativa sulla destinazione del TFR: questo documento contiene un’informativa dettagliata di tutte le opzioni disponibili in materia di TFR e previdenza complementare facendo una distinzione tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori non di prima assunzione. Le istruzioni in esso contenute sono indispensabili per la corretta compilazione del documento “Destinazione del TFR per assunti dal 1° luglio 2026” più sotto citato e la cui modalità di compilazione viene riportata al successivo paragrafo 3.
  • Destinazione del TFR per assunti dal 1° luglio 2026: con questo documento il dipendente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al punto precedente e, a seconda dei casi, deve compilare la SEZIONE 1 (essa serve per dichiarare che è un lavoratore del settore privato di prima assunzione e per decidere sulla destinazione del TFR) oppure la SEZIONE 2 (essa serve per dichiarare che è un lavoratore del settore privato non di prima assunzione, se ha già in essere un fondo di previdenza all’atto dell’assunzione e per decidere sulla destinazione del TFR). La data a cui far riferimento per dichiarare se si è alla prima assunzione, o meno, è quella del 1° luglio 2026: se un lavoratore prima del 1° luglio 2026 ha già avuto rapporti di lavoro non è alla sua prima assunzione, viceversa, se prima del 1° luglio 2026 non ha mai avuto rapporti di lavoro è alla sua prima assunzione.

Importante! Il documento “Destinazione del TFR per assunti dal 1° luglio 2026” è fondamentale che venga consegnato al lavoratore e fatto allo stesso compilare e sottoscrivere. Infatti, non solo serve al datore di lavoro per verificare se il lavoratore è alla sua prima assunzione e se ha già aderito in passato a fondi di previdenza, ma serve anche a dimostrare che il datore di lavoro ha adempiuto all’obbligo di legge di consegnare al lavoratore l’”Informativa sulla destinazione del TFR”

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI “DESTINAZIONE DEL TFR PER ASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026”

SEZIONE 1 (dipendente del settore privato di prima assunzione):

  • il lavoratore prende atto che nel caso in cui, entro 60 giorni dall’assunzione, non dovesse esprimere alcuna volontà sulla modalità di destinazione del TFR, sarà applicata l’adesione automatica al fondo di previdenza (per il fondo di destinazione si veda Circolare n. 10/2026 paragrafo numero 3) e il datore di lavoro inizierà ad effettuare i relativi versamenti dal mese successivo la scadenza dei 60 giorni (compreso il TFR maturato prima della scadenza);
  • preso atto dell’informativa di cui al punto precedente, il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica e decidere che:
  • il proprio TFR maturando venga conferito ad una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore stesso;
  • il proprio TFR non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e sia, dunque, regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile (mantenimento del TFR in azienda o devoluto al Fondo di Tesoreria INPS se l’azienda supera i limiti dimensionali stabiliti dall’art. 1, comma, 203, della Legge n. 199/2025). Rimane comunque la possibilità per il lavoratore di decidere, in un momento futuro, di aderire ad un fondo di previdenza complementare.

In assenza di comunicazione nel termine dei 60 giorni dall’assunzione, si ribadisce, opera il principio dell’adesione automatica. L’adesione automatica costituisce scelta irrevocabile.

SEZIONE 2 (dipendente del settore privato non di prima assunzione):

  • il lavoratore prende atto che se all’assunzione risulta già iscritto ad una forma di previdenza complementare con TFR e se, entro 60 giorni dall’assunzione, non indica a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando, sarà applicata l’adesione automatica al fondo di previdenza e il datore di lavoro inizierà ad effettuare i relativi versamenti dal mese successivo la scadenza dei 60 giorni (compreso il TFR maturato prima della scadenza);
  • preso atto dell’informativa di cui al punto precedente, il lavoratore deve dichiarare se ha già aderito in precedenza ad un fondo di previdenza oppure se non ha aderito in precedenza ad un fondo di previdenza;
  • fatta la dichiarazione di cui al punto precedente, si applicano discipline diverse a seconda che il lavoratore abbia dichiarato di aver già aderito in precedenza ad un fondo di previdenza o meno.

LAVORATORE CHE HA GIA’ ADERITO IN PRECEDENZA AD UN FONDO DI PREVIDENZA: il lavoratore, entro 60 giorni dall’assunzione, deve decidere a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando (si ricorda, infatti, che l’adesione automatica ad un fondo di previdenza è sempre irrevocabile, con conseguente impossibilità di poter decidere di mantenere il TFR in azienda. Le uniche eccezioni a questa regola si hanno qualora il lavoratore risulti iscritto ad un fondo di previdenza ma con versamento dei soli contributi, senza quindi TFR, o qualora abbia riscattato integralmente la precedente posizione al fondo).  Fatte salve le due eccezioni appena riportate, il lavoratore già iscritto precedentemente ad un fondo pensione ha la possibilità di:

  • indicare lo stesso Fondo pensione a cui era già iscritto all’atto dell’assunzione;
  • indicare un Fondo pensione diverso da quello a cui era già iscritto all’atto dell’assunzione.

In assenza di comunicazione nel termine dei 60 giorni dall’assunzione, si ribadisce, opera il principio dell’adesione automatica. L’adesione automatica costituisce scelta irrevocabile.

LAVORATORE CHE NON HA ADERITO IN PRECEDENZA AD UN FONDO DI PREVIDENZA: per questa categoria di lavoratori che non risultano iscritti ad un fondo di previdenza, oppure sono iscritti ad un fondo di previdenza ma con versamento dei soli contributi, senza quindi TFR, o qualora abbiano riscattato integralmente la precedente posizione al fondo, c’è la possibilità di decidere che:

  • il proprio TFR maturando venga conferito ad una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore stesso;
  • il proprio TFR non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e sia, dunque, regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile (mantenimento del TFR in azienda o devoluto al Fondo di Tesoreria INPS se l’azienda supera i limiti dimensionali stabiliti dall’art. 1, comma, 203, della Legge n. 199/2025). Rimane comunque la possibilità per il lavoratore di decidere, in un momento futuro, di aderire ad un fondo di previdenza complementare.

In assenza di comunicazione nel termine dei 60 giorni dall’assunzione, non opera il meccanismo dell’adesione automatica e il TFR maturando, di conseguenza, rimane in azienda e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS.

CONCLUSIONE

Come riportato al paragrafo 2, a decorrere dalla pubblicazione della presente Circolare verranno trasmessi ai Sig.ri Clienti i due documenti di cui si è trattato con riferimento a quei lavoratori che sono stati assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino alla data odierna. Per le assunzioni che avverranno dopo la pubblicazione di questa Circolare, essi saranno trasmessi ai Sig.ri Clienti unitamente alla restante documentazione d’assunzione.

Trattandosi di una novità di particolare importanza e delicatezza, invitiamo i Sig.ri Clienti a consegnare tempestivamente ai lavoratori la documentazione che verrà loro trasmessa e di far pervenire allo scrivente Studio in termini brevi il documento “Destinazione del TFR per assunti dal 1° luglio 2026” al fine di consentirci di adempiere correttamente nei termini previsti per legge e di segnalarvi eventuali incompletezze e/o errori di compilazione.

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