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Emergenza caldo – modalità operative

PREMESSA

Si fa seguito alla nostra precedente Circolare n. 11/2026, “Emergenza caldo”, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati, per illustrare le modalità operative per richiedere le prestazioni di integrazione salariale in caso di necessaria sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA A CAUSA DEL CALDO ECCESSIVO

L’Inps, con Messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026, ha disposto le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze di richiesta di integrazione salariale.

Due sono le ipotesi, alternative tra loro, con riferimento agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione/riduzione sovrapponibili, in cui il datore di lavoro può fare richiesta di integrazione salariale:

  • qualora la sospensione/riduzione delle attività lavorative sia stata disposta con ordinanza della pubblica autorità;
  • qualora il caldo eccessivo non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative.

RELAZIONE TECNICA

A seconda dell’ipotesi adottata, vi sono delle conseguenze nella compilazione della relazione tecnica da allegare alla richiesta di integrazione salariale:

  • ipotesi 01): è sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione/riduzione delle attività lavorative;
  • ipotesi 02): premesso che l’integrazione salariale è riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35 °C, vi possono potenzialmente essere casi in cui, pur essendo le temperature reali inferiori a 35 °C, la temperatura “percepita” sia più elevata di quella reale. (A titolo esemplificativo e non esaustivo: tasso di umidità elevato, utilizzo di macchinari che producono calore, utilizzo di particolari strumenti di protezione, lavorazioni al chiuso prive di sistemi di ventilazione ecc.). Pertanto, nelle ipotesi in cui la temperatura reale sia inferiore a 35 °C ma, quella “percepita”, risulti essere superiore a quella reale, affinché la domanda di integrazione salariale possa essere accolta, è necessario redigere una relazione tecnica molto dettagliata. Quest’ultima, deve essere supportata da adeguati elementi informativi: indicazione dell’evento meteorologico, descrizione dell’attività lavorativa e la tipologia di lavori che sono stati sospesi/ridotti.

CONCLUSIONE

Si invitano i Sig.ri Clienti a prestare particolare attenzione all’argomento e di attenersi a quanto era stato riportato all’interno del paragrafo 2 della Circolare n. 11/2026.

Qualora fosse necessario fare richiesta di integrazione salariale, è fondamentale prendere immediato contatto con lo Studio per la predisposizione dell’apposita domanda.

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