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Proroga ferragosto

Anche per il 2026, è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2026.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti di imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passano al 20 agosto 2026:

  • versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
  • versamento del debito Iva mese di luglio;
  • versamento del debito Iva secondo trimestre;
  • versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi e contributi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

  • ravvedimento operoso;
  • conciliazione giudiziale;
  • concordato e definizione agevolata delle sanzioni;
  • procedimento di irrogazione delle sanzioni.

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