Ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio), per il solo anno 2024, in deroga a quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), è stata innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefit ordinariamente prevista in € 258,23. Più precisamente, per i lavoratori con figli fiscalmente a carico la soglia è innalzata a € 2.000,00 mentre per tutti gli altri lavoratori è innalzata a € 1.000,00. Queste soglie di esenzione, a condizione che non vengano superate, comportano vantaggi sia per il lavoratore, il quale non sarà soggetto a prelievo fiscale e nemmeno a prelievo contributivo, sia per il datore di lavoro, sul quale non graverà alcun onere contributivo. In caso di eventuale superamento, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo, non solo la quota eccedente i limiti. Si precisa che il datore di lavoro può decidere di corrispondere i fringe benefit anche solo ad alcuni lavoratori, non essendoci alcun obbligo di corresponsione per la generalità dei lavoratori e/o per categorie omogenee.
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