L’art. 29, comma 19, del Decreto Legge n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4), convertito con Legge n. 56/2024, con lo scopo di contrastare il lavoro sommerso e di vigilare sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra l’altro condizione fondamentale per poter operare all’interno dei cantieri, ha attuato, a decorrere dal 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite il sistema della patente a crediti. La patente a crediti, in breve, dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, rappresenta condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché i soggetti di cui al successivo punto 2 possano operare all’interno dei cantieri. E’ infatti necessario che, oltre al possesso della patente, sulla stessa vi siano almeno quindici crediti affinché si possa accedere ai cantieri (il punteggio iniziale della patente è oggetto di riduzioni ogni volta che si verifichino infortuni e/o violazioni di vario genere). Un punteggio inferiore ai quindici crediti, dunque, vieta l’accesso ai cantieri.
Sono tenuti al possesso della patente di cui in premessa tutte le impese e i lavoratori autonomi, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, che operano nei cantieri di cui all’allegato X contenuto nel D.Lgs 81/2008.
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