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12 – CIN, ambito di applicazione e ulteriori obblighi

Il D.L. 145/2023 (conv. L. 191/2023) ha di recente introdotto misure straordinarie al fine di tutelare la concorrenza e la trasparenza del mercato nel settore alberghiero, extralberghiero e immobiliare.

In particolare, a partire dal 2 novembre 2024:

  • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  • le unità immobiliari oggetto di locazioni c.d. brevi ex 4 D.L. 50/2017 (caratterizzate da una durata massima di 30 giorni);
  • le unità immobiliari oggetto di contratti di locazione (di qualsiasi durata) ma caratterizzati da una finalità turistica

devono dotarsi, tramite la dedicata procedura telematica gestita dal Ministero del Turismo, del CIN, così da poter censire l’unità immobiliare nell’apposita Banca Dati Strutture Ricettive (“BDSR”).

In sintesi dunque – e sul piano operativo – sono tenuti a richiedere il CIN:

  • tutti i proprietari/gestori di strutture alberghiere o extralberghiere (hotel, B&B, affittacamere, beauty farm, rifugi alpini, residence, etc.);
  • tutti i proprietari di unità immobiliari concesse in locazione per periodi di massimo 30 giorni (le c.d. locazioni brevi exL. 50/2017);
  • tutti i proprietari di unità immobiliari concesse in locazione – a prescindere dalla durata – per finalità turistiche (siano dette finalità dichiarate o solo desumibili dal contratto: es. immobile in località vacanziera, per periodi transitori e magari coincidenti con i periodi usualmente feriali).

La locazione di unità immobiliari prive di CIN comporta la sanzione pecuniaria da € 800 a € 8.000, in relazione alla grandezza della struttura.

Vai alla Circolare Contabilità 12/2024 per approfondire.

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