Come già richiamato negli anni passati, le fatture emesse negli ultimi giorni dell’anno solare seguono criteri parzialmente differenti in relazione al diritto alla detrazione dell’Iva che sorge in capo al cessionario.
Ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia quando si verificano i seguenti due requisiti:
- l’effettuazione dell’operazione, che si avvera con la consegna o la spedizione, per le cessioni di beni, o il pagamento, per le prestazioni di servizi;
- il ricevimento della fattura d’acquisto;
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Coerentemente, ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/1972, la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
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