Dando attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 1, Legge n. 1 1/2023 (Legge Delega “Riforma fiscale”), che prevede la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti / saldi, l’art. 4, DL n. 145/2023 ha disposto, soltanto per il 2023 e soltanto per persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000, il differimento del termine di versamento, dal 30.11.2023 al 16.1.2024, con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
In merito, si evidenzia che tale differimento del termine di versamento e la possibilità di rateizzare quanto dovuto riguarda soltanto le seguenti imposte:
- lRPEF;
- cedolare secca;
- IVIE / IVAFE;
- imposta sostitutiva forfetari / minimi.
Per quanto riguarda i versamenti previdenziali la scadenza rimane quella ordinaria del 30 novembre in un’unica soluzione.
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